- 29 Aprile 2022
- Posted by: Aldo Massimo Rossi
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Le disposizioni in materia di reverse charge riguardanti il settore elettronico ed energetico stanno per cessare la loro efficacia, salvo che intervenga tempestivamente una modifica normativa.
Ai sensi dell’art. 17 comma 8 del DPR 633/72, infatti, il meccanismo del reverse charge si applica alle operazioni effettuate fino al 30 giugno 2022 in relazione alle seguenti fattispecie:
– cessioni di telefoni cellulari;
– cessioni di console da gioco, tablet PCe laptop, nonché cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall’art. 3 della direttiva 2003/87/Ce;
– trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata direttiva 2003/87/Ce e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
– cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del DPR 633/72.