- 25 Maggio 2022
- Posted by: Aldo Massimo Rossi
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Il Fisco italiano non può presumere la residenza in Italia per il solo fatto che una parte dei redditi della persona non sono tassati nel Regno Unito
Il tema della iscrizione all’AIRE ai fini della non assoggettabilità alle imposte sul reddito in Italia genera continuo nuovo contenzioso. L’evidenza normativa che vede le Convenzioni contro le doppie imposizioni fonte del diritto di rango superiore alla norma interna (art. 75 del DPR 600/73) è purtroppo ancora spesso dimenticata dagli Uffici accertatori.
In questo contesto l’assurdità di negare la residenza estera alla persona fisica che adotta un regime fiscale in cui si pagano le imposte solo su redditi prodotti internamente e non sui redditi prodotti all’estero, Il caso, ad esempio, è quello del regime dei “residenti non domiciliati” del Regno Unito.
Il modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni afferma che “l’espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga”; il secondo periodo del medesimo paragrafo 1 evidenzia che non sono considerate residenti “le persone che sono assoggettate a tassazione in questo Stato contraente soltanto per i redditi provenienti da fonti ivi situate”.