Cda in videoconferenza, anche se lo statuto non lo prevede

Le riunioni del cda e degli organi di controllo pluripersonali potranno essere svolte in videoconferenza anche qualora lo statuto non lo preveda. La stessa possibilità varrà, anche dopo il 31 luglio per le assemblee di enti diversi da quelli del terzo settore disciplinati dal libro primo del codice civile. È quanto prevedono le 2 nuove massime redatte dalla Commissione per il Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

Massima n. 13: Svolgimento mediante mezzi di telecomunicazione delle riunioni degli organi collegiali diversi dalle assemblee di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS. Riguarda le riunioni con mezzi di telecomunicazione dei cda e degli organi di controllo pluripersonali. In questo caso la massima non distingue enti del terzo settore Ets e non. Viene infatti previsto che in ogni tipologia di enti, in assenza di contraria disposizione statutaria, le riunioni diverse dalle assemblee, degli organi collegiali di associazioni, fondazioni e comitati, anche dotati della qualifica di ETS, possano avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, anche in assenza di un luogo fisico di convocazione, purché sia possibile verificare l’identità degli intervenuti che partecipano e votano, nel rispetto del metodo collegiale. In questi casi poiché nessuna norma lo impone deve ritenersi che nello svolgimento di riunioni con modalità “mista” non sia necessaria la presenza di presidente e segretario nello stesso luogo. L’avviso di convocazione non deve per forza indicare modalità tecniche e link di collegamento (basta comunicarlo ai singoli interessati) e il verbale non deve dar conto della modalità tecnologica usata nella riunione.